Iva nel trasporto di merci
19-07-2010
Con la riforma entrata in vigore il 1°gennaio del 2010 che ha riguardato la nuova territorialità dell’Iva, in punto di trasporto delle merci, si è stabilito che qualora il committente del servizio sia un soggetto passivo Iva, il luogo nel quale si considera effettuata la prestazione sarà il Paese del committente (indipendentemente dalla destinazione delle merci). Dunque la prestazione si riterrà effettuata in Italia se il committente è un soggetto passivo stabilito in Italia; viceversa, la prestazione non sarà effettuata in Italia qualora il soggetto passivo sia stabilito all’estero, anche qualora esso abbia un rappresentante fiscale o sia identificato direttamente in Italia ex art. 35-ter, D.P.R. 633/1972.